DOMANDE, DUBBI, CURIOSITà?
Hai dubbi su come funziona la Comunità Energetica Rinnovabile di CER ti Chiama? Qui troverai le risposte alle domande più comuni su adesione, vantaggi, ruoli dei membri e funzionamento del sistema. Se non trovi quello che cerchi, contattaci: siamo qui per aiutarti ad avere le risposte!
Comunità Energetiche Rinnovabili, PNRR e incentivi
Una CER è un gruppo formato da cittadini, piccole e medie imprese, enti
territoriali e autorità locali (come i comuni, le cooperative, gli enti di ricerca,
le organizzazioni religiose, quelle del terzo settore e della protezione
ambientale) che si uniscono per condividere l’energia elettrica rinnovabile.
Questa energia, prodotta da impianti messi a disposizione da alcuni membri
della comunità, può essere scambiata tra chi la produce e chi la consuma,
grazie alla rete nazionale di distribuzione che permette di condividerla
virtualmente all’interno della stessa area geografica.
Una CER ha lo scopo di portare vantaggi ambientali, economici e sociali ai
suoi membri e alla comunità locale, favorendo l’autoconsumo di energia
rinnovabile.
Individuare le aree per gli impianti rinnovabili e gli utenti con cui condividere
l’energia. Costituire legalmente la CER con autonomia giuridica (associazione,
cooperativa, consorzio, ecc.), dotandola di atto costitutivo e statuto.
L'adesione di consumatori o produttori può avvenire nella fase di costituzione
o successivamente, secondo le modalità statutarie.
No, le grandi imprese non possono essere membri di una CER ma possono far parte di un gruppo di autoconsumatori rinnovabili.
Produttore di energia rinnovabile: realizza impianti fotovoltaici.
Autoconsumatore: possiede un impianto di energia rinnovabile per i propri
consumi e condivide l'energia in eccesso.
Consumatore di energia elettrica: non possiede impianti di produzione e
utilizza energia elettrica, parzialmente coperta da quella prodotta dalla
comunità.
Si, le aziende agricole possono entrare in una CER.
Si, può entrate in una CER come consumer. Però, avendo già avuto il 100% di contributo in conto capitale, non percepisce alcun incentivo.
Si, ma devono rispettare alcuni requisiti. Devono avere data di allaccio successiva alla data di costituzione della CER. Devono avere un contratto di Ritiro Dedicato attivo stipulato col GSE, in alternativa il contratto esistente (SSP) verrà sostituito con contratto di Ritiro Dedicato. Non devono beneficiare di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica. Inoltre, possono contribuire alla CER, ma limitati alla misura del 30% (per gli impianti realizzati prima del 15 dicembre 2021 decreto (199 del 2021) della potenza installata e comunque sino alla potenza di 1 MW.
Sì, è possibile, purché gli impianti siano stati allacciati dopo la costituzione della CER.
No. Per accedere al contributo a fondo perduto, tutte le spese giustificate devono essere successive alla data di presentazione della richiesta del contributo stesso.
Chi partecipa a una CER, come consumatore o autoconsumatore, ha tutti i
diritti di un cliente finale, inclusa la libertà di scegliere il fornitore di energia e
la possibilità di uscire dalla comunità seguendo le regole dello statuto.
Per poter accedere agli incentivi previsti per le CER gli impianti di produzione da fonte rinnovabile devono avere potenza non superiore a 1 MW. Possono entrare a far parte di una stessa configurazione anche tanti impianti che non hanno una potenza superiore ad 1 MW.
Una tariffa incentivante sull'energia prodotta da FER e autoconsumata virtualmente dai membri della CER. Tale tariffa è riconosciuta dal GSE - che si occupa anche del calcolo dell'energia autoconsumata virtualmente - per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER. La tariffa è compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh, in funzione della taglia dell'impianto e del valore di mercato dell'energia. Per gli impianti fotovoltaici è prevista una ulteriore maggiorazione fino a 10 €/MWh in funzione della
localizzazione geografica.
Un corrispettivo di valorizzazione per l'energia autoconsumata, definito dall'ARERA – Autorità
di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Tale corrispettivo vale circa 8 €/MWh. Inoltre, tutta l'energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella
disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. Per tale energia è possibile richiedere al GSE l'accesso alle condizioni economiche del ritiro dedicato. Infine, per le sole CER i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell'investimento, a valere sulle risorse del PNRR.
La tariffa incentivante riconosciuta dal GSE, sulla quantità di energia elettrica
autoconsumata da una CER, è costituita da una parte fissa ed una variabile.
Tariffa incentivante = Parte fissa + Parte variabile. La parte fissa varia in funzione
della taglia dell'impianto, la parte variabile in funzione del prezzo di mercato
dell'energia.
La tariffa incentivante per gli impianti fotovoltaici diminuisce nella parte fissa con
l'aumento della potenza. La parte variabile varia tra 0 e 40€/MWh, aumentando con la
diminuzione del prezzo dell'energia. Per compensare la minore producibilità degli
impianti nel centro-nord Italia, sono previste maggiorazioni tariffarie: +4 €/MWh per
il centro Italia e +10 €/MWh per il nord Italia.
Il GSE, per ciascuna CER, sulla base della quantità di energia elettrica autoconsumata, determina il corrispettivo di valorizzazione ARERA da
riconoscere a ciascuna CER. Tale corrispettivo varia ogni anno in funzione dei corrispettivi determinati da ARERA per l'energia elettrica condivisa (nel 2023
era pari a 8,48 €/MWh).
La tariffa incentivante e il contributo ARERA si applicano solo all'energia
elettrica autoconsumata dalla Comunità Energetica Rinnovabile (CER). Questa
energia corrisponde a quella condivisa tra produttori e consumatori della CER
in un'ora. Il GSE verificherà l'energia prodotta dagli impianti della CER e
quella prelevata dai consumatori, considerando come autoconsumata il valore
minore tra le due quantità.
La richiesta di accesso alla tariffa incentivante e al contributo ARERA deve
essere presentata utilizzando il Portale informatico messo a disposizione dal
GSE previa registrazione al link disponibile all’indirizzo internet
https://areaclienti.gse.it
In linea generale, sì: la risposta è positiva nel 99,9% dei casi, salvo eventuali impedimenti da parte del Ministero che emette il decreto di concessione o della Corte dei Conti che deve approvarlo.
Il soggetto beneficiario del contributo PNRR è colui che sostiene
l’investimento per la realizzazione dell’impianto di produzione a fonte
rinnovabile di potenza fino a 1 MW, ubicato in Comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti e inserito in CER o in configurazioni di autoconsumo
collettivo.
No in quanto il contributo viene rilasciato al produttore (titolare del regolamento di esercizio).
Può richiedere il contributo a patto che non abbia come codice ATECO prevalente 35.11.00 e 35.14.00.
Il contributo in conto capitale del PNRR è pari al 40% delle spese sostenute
per la realizzazione di impianti FER, nei limiti delle spese ammissibili e dei
seguenti costi di investimento massimi in funzione della taglia di potenza:
1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.
L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il
caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione sull'IVA.
Il contributo viene erogato in un'unica soluzione, eventualmente può essere richiesto acconto del 30%.
Solo prima che gli interventi si intendono avviati!
Gli interventi si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima
obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all’ordine delle attrezzature ovvero all’avvio dei lavori di costruzione. L'acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l'ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavori.
Si, purché l’importo dell’intervento rientri nei massimali previsti.
Gli interventi iniziano con l'assunzione della prima obbligazione irreversibile,
come l'ordine delle attrezzature o l'avvio dei lavori di costruzione. L'acquisto
di terreni e le opere preliminari, come l'ottenimento di permessi e studi di
fattibilità, non sono considerati avvio dei lavori.
Realizzazione di impianti a fonti rinnovabili
Fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo
Acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e
software
Opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento
Connessione alla rete elettrica nazionale
Studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari
Progettazioni, indagini geologiche e geotecniche
Direzione lavori e sicurezza
Collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto
tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto
Le ultime quattro voci di spesa di cui sopra sono finanziabili in misura non
superiore al 10% dell'importo ammesso a finanziamento.
No, non sono considerate come spese ammissibili ai fini del contributo PNRR
le spese relative a beni oggetto di un contratto di leasing finanziario.
No, in caso di iter semplificato non bisogna allegare il preventivo di connessione accettato.
Si, la tariffa incentivante è cumulabile con il contributo PNRR o altri contributi
in conto capitale, nella misura massima del 40%, a fronte di una decurtazione
della tariffa incentivante del 50%. Pertanto, se un produttore ottenesse un
contributo in conto capitale di qualunque tipologia superiore al 40% del costo
dell’investimento (calcolato sulla base dei massimali precedentemente
illustrati), non sarebbe possibile ottenere la tariffa incentivante per l’energia
elettrica prodotta dall’impianto in questione.
Si. Nel caso in cui l’impianto risulta beneficiario di un finanziamento in conto
capitale, la tariffa incentivante viene ridotta proporzionalmente in funzione
della % di cofinanziamento. Nel caso limite del 40% di contributo in conto
capitale, la tariffa incentivante viene ridotta del 50%.
Sì, è possibile. L’energia accumulata viene considerata, tramite appositi
algoritmi, come energia condivisa all’interno della CER e quindi incentivata.
Sì, in una CER possono essere presenti anche infrastrutture di ricarica per
veicoli elettrici e l’energia assorbita per la ricarica di autoveicolo, tramite
appositi algoritmi, viene considerata dal GSE ai fini del calcolo dell’energia
condivisa all’interno della CER.
La tariffa premio non si applica all'energia elettrica condivisa da impianti
fotovoltaici con detrazione Superbonus 110%. Tuttavia, è possibile accedere al
contributo per l'autoconsumo collettivo e al meccanismo di cessione previsto
dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
CEr ti Chiama
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Una CER è un gruppo formato da cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali (come i comuni, le cooperative, gli enti di ricerca, le organizzazioni religiose, quelle del terzo settore e della protezione ambientale) che si uniscono per condividere l’energia elettrica rinnovabile.
Questa energia, prodotta da impianti messi a disposizione da alcuni membri della comunità, può essere scambiata tra chi la produce e chi la consuma, grazie alla rete nazionale di distribuzione che permette di condividerla virtualmente all’interno della stessa area geografica.
Una CER ha lo scopo di portare vantaggi ambientali, economici e sociali ai suoi membri e alla comunità locale, favorendo l’autoconsumo di energia rinnovabile.
Individuare le aree per gli impianti rinnovabili e gli utenti con cui condividere
l’energia. Costituire legalmente la CER con autonomia giuridica (associazione, cooperativa, consorzio, ecc.), dotandola di atto costitutivo e statuto. L'adesione di consumatori o produttori può avvenire nella fase di costituzione o successivamente, secondo le modalità statutarie.
No, le grandi imprese non possono essere membri di una CER ma possono far parte di un gruppo di autoconsumatori rinnovabili.
Produttore di energia rinnovabile: realizza impianti fotovoltaici.
Autoconsumatore: possiede un impianto di energia rinnovabile per i propri consumi e condivide l'energia in eccesso.
Consumatore di energia elettrica: non possiede impianti di produzione e utilizza energia elettrica, parzialmente coperta da quella prodotta dalla comunità.
Si, le aziende agricole possono entrare in una CER.
Si, può entrate in una CER come consumer. Però, avendo già avuto il 100% di contributo in conto capitale, non percepisce alcun incentivo.
Si, ma devono rispettare alcuni requisiti. Devono avere data di allaccio successiva alla data di costituzione della CER. Devono avere un contratto di Ritiro Dedicato attivo stipulato col GSE, in alternativa il contratto esistente (SSP) verrà sostituito con contratto di Ritiro Dedicato. Non devono beneficiare di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica. Inoltre, possono contribuire alla CER, ma limitati alla misura del 30% (per gli impianti realizzati prima del 15 dicembre 2021 decreto (199 del 2021) della potenza installata e comunque sino alla potenza di 1 MW.
Chi partecipa a una CER, come consumatore o autoconsumatore, ha tutti i diritti di un cliente finale, inclusa la libertà di scegliere il fornitore di energia e la possibilità di uscire dalla comunità seguendo le regole dello statuto.
Per poter accedere agli incentivi previsti per le CER gli impianti di produzione
da fonte rinnovabile devono avere potenza non superiore a 1 MW. Possono entrare a far parte di una stessa configurazione anche tanti impianti che non hanno una potenza superiore ad 1 MW.
Una tariffa incentivante sull'energia prodotta da FER e autoconsumata virtualmente dai membri della CER. Tale tariffa è riconosciuta dal GSE - che si occupa anche del calcolo dell'energia autoconsumata virtualmente - per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER. La tariffa è compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh, in funzione della taglia dell'impianto e del valore di mercato dell'energia. Per gli impianti fotovoltaici è prevista una ulteriore maggiorazione fino a 10 €/MWh in funzione della localizzazione geografica.
Un corrispettivo di valorizzazione per l'energia autoconsumata, definito dall'ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Tale corrispettivo vale circa 8 €/MWh. Inoltre, tutta l'energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. Per tale energia è possibile richiedere al GSE l'accesso alle condizioni economiche del ritiro dedicato. Infine, per le sole CER i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell'investimento, a valere sulle risorse del PNRR.
La tariffa incentivante riconosciuta dal GSE, sulla quantità di energia elettrica
autoconsumata da una CER, è costituita da una parte fissa ed una variabile.
Tariffa incentivante = Parte fissa + Parte variabile. La parte fissa varia in funzione
della taglia dell'impianto, la parte variabile in funzione del prezzo di mercato
dell'energia.
La tariffa incentivante per gli impianti fotovoltaici diminuisce nella parte fissa con
l'aumento della potenza. La parte variabile varia tra 0 e 40€/MWh, aumentando con la
diminuzione del prezzo dell'energia. Per compensare la minore producibilità degli
impianti nel centro-nord Italia, sono previste maggiorazioni tariffarie: +4 €/MWh per
il centro Italia e +10 €/MWh per il nord Italia.
Il GSE, per ciascuna CER, sulla base della quantità di energia elettrica
autoconsumata, determina il corrispettivo di valorizzazione ARERA da
riconoscere a ciascuna CER. Tale corrispettivo varia ogni anno in funzione dei
corrispettivi determinati da ARERA per l'energia elettrica condivisa (nel 2023
era pari a 8,48 €/MWh).
La tariffa incentivante e il contributo ARERA si applicano solo all'energia
elettrica autoconsumata dalla Comunità Energetica Rinnovabile (CER). Questa
energia corrisponde a quella condivisa tra produttori e consumatori della CER
in un'ora. Il GSE verificherà l'energia prodotta dagli impianti della CER e
quella prelevata dai consumatori, considerando come autoconsumata il valore
minore tra le due quantità.
La richiesta di accesso alla tariffa incentivante e al contributo ARERA deve
essere presentata utilizzando il Portale informatico messo a disposizione dal
GSE previa registrazione al link disponibile all’indirizzo internet
https://areaclienti.gse.it
In linea generale, sì: la risposta è positiva nel 99,9% dei casi, salvo eventuali impedimenti da parte del Ministero che emette il decreto di concessione o della Corte dei Conti che deve approvarlo.
Il soggetto beneficiario del contributo PNRR è colui che sostiene
l’investimento per la realizzazione dell’impianto di produzione a fonte
rinnovabile di potenza fino a 1 MW, ubicato in Comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti e inserito in CER o in configurazioni di autoconsumo
collettivo.
No in quanto il contributo viene rilasciato al produttore (titolare del regolamento di esercizio).
Può richiedere il contributo a patto che non abbia come codice ATECO prevalente 35.11.00 e 35.14.00.
Il contributo in conto capitale del PNRR è pari al 40% delle spese sostenute
per la realizzazione di impianti FER, nei limiti delle spese ammissibili e dei
seguenti costi di investimento massimi in funzione della taglia di potenza:
1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.
L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il
caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione sull'IVA.
Il contributo viene erogato in un'unica soluzione, eventualmente può essere richiesto acconto del 30%.
Solo prima che gli interventi si intendono avviati!
Gli interventi si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima
obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all’ordine delle attrezzature ovvero all’avvio dei lavori di costruzione. L'acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l'ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavori.
Si, purché l’importo dell’intervento rientri nei massimali previsti.
Gli interventi iniziano con l'assunzione della prima obbligazione irreversibile,
come l'ordine delle attrezzature o l'avvio dei lavori di costruzione. L'acquisto
di terreni e le opere preliminari, come l'ottenimento di permessi e studi di
fattibilità, non sono considerati avvio dei lavori.
Realizzazione di impianti a fonti rinnovabili
Fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo
Acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e
software
Opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento
Connessione alla rete elettrica nazionale
Studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari
Progettazioni, indagini geologiche e geotecniche
Direzione lavori e sicurezza
Collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto
tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto
Le ultime quattro voci di spesa di cui sopra sono finanziabili in misura non
superiore al 10% dell'importo ammesso a finanziamento.
No, non sono considerate come spese ammissibili ai fini del contributo PNRR
le spese relative a beni oggetto di un contratto di leasing finanziario.
No, in caso di iter semplificato non bisogna allegare il preventivo di connessione accettato.
Si, la tariffa incentivante è cumulabile con il contributo PNRR o altri contributi
in conto capitale, nella misura massima del 40%, a fronte di una decurtazione
della tariffa incentivante del 50%. Pertanto, se un produttore ottenesse un
contributo in conto capitale di qualunque tipologia superiore al 40% del costo
dell’investimento (calcolato sulla base dei massimali precedentemente
illustrati), non sarebbe possibile ottenere la tariffa incentivante per l’energia
elettrica prodotta dall’impianto in questione.
Si. Nel caso in cui l’impianto risulta beneficiario di un finanziamento in conto
capitale, la tariffa incentivante viene ridotta proporzionalmente in funzione
della % di cofinanziamento. Nel caso limite del 40% di contributo in conto
capitale, la tariffa incentivante viene ridotta del 50%.
Sì, è possibile. L’energia accumulata viene considerata, tramite appositi
algoritmi, come energia condivisa all’interno della CER e quindi incentivata.
Sì, in una CER possono essere presenti anche infrastrutture di ricarica per
veicoli elettrici e l’energia assorbita per la ricarica di autoveicolo, tramite
appositi algoritmi, viene considerata dal GSE ai fini del calcolo dell’energia
condivisa all’interno della CER.
La tariffa premio non si applica all'energia elettrica condivisa da impianti
fotovoltaici con detrazione Superbonus 110%. Tuttavia, è possibile accedere al
contributo per l'autoconsumo collettivo e al meccanismo di cessione previsto
dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
Consumer
È un incentivo economico che, in un sistema di autoconsumo, riconosce un
valore extra per ogni kWh di energia condivisa che si consuma.
Occorre aderire a una configurazione di autoconsumo firmando il relativo contratto, che prevede il riconoscimento della tariffa premio.
Indirettamente sì: esso riduce il costo dell’impianto, beneficiando tutti i partecipanti alla configurazione.
Sì, il contratto definisce l’adesione alla configurazione e l’erogazione della
tariffa premio.
È calcolata sul consumo di energia condivisa, secondo le modalità stabilite dal
GSE.
Per la quota di potenza coperta dal Superbonus, la tariffa premio non viene
riconosciuta.
Occorre presentare i dati del punto di connessione, la liberatoria per l’uso dei
dati e la documentazione tecnica richiesta.
Essa aggiunge un valore economico per ogni kWh consumato, contribuendo a
ridurre significativamente la bolletta.
Attraverso contatori e report periodici forniti dal GSE, che mostrano il
riconoscimento della tariffa premio.
Sì, ogni utenza che partecipa alla configurazione beneficia dell’incentivo.
Il Referente coordina la gestione della configurazione e assicura il corretto riconoscimento della tariffa premio ai consumatori.
È definita da normative e può essere soggetta a revisioni periodiche in base ai parametri del GSE.
Indirettamente sì: riduce il costo dell’investimento, rendendo più accessibili eventuali interventi integrativi.
Può essere cumulata con altre agevolazioni, purché rispettate le modalità
previste nelle normative aggiornate.
Le disposizioni ARERA e il decreto del MiSE aggiornati definiscono i criteri
per la tariffa premio.
Sì, la scelta del fornitore resta libera anche all’interno della configurazione di
autoconsumo.
Sì, sia in condomini che in abitazioni indipendenti, purché si aderisca alla configurazione di autoconsumo.
I contatori certificati misurano separatamente l’energia prodotta e
consumata, garantendo il corretto calcolo della tariffa premio.
L’autoconsumo locale riduce le perdite di rete e le emissioni, contribuendo a
una maggiore sostenibilità.
Sì, coprendo il 40% dei costi, rende l’accesso agli impianti rinnovabili notevolmente più vantaggioso.
I costi amministrativi sono contenuti e fanno parte della gestione della configurazione, senza incidere sul riconoscimento dell’incentivo.
PRODUCER
È un incentivo economico che remunera ogni kWh di energia elettrica condivisa, offrendo un valore extra sulla produzione.
Significa che il 40% dell’investimento in impianti rinnovabili viene finanziato
dal PNRR, riducendo notevolmente i costi iniziali.
Presentando la documentazione tecnica e contrattuale al GSE, in conformità
con le procedure aggiornate.
Sì, purché l’impianto sia realizzato secondo i requisiti tecnici e contrattuali previsti dalle normative aggiornate.
Sì, entrambi gli incentivi si integrano per rendere l’investimento più vantaggioso.
L’impianto deve essere registrato, conforme alle normative tecniche aggiornate e far parte di una configurazione che preveda l’energia condivisa.
È calcolata in base all’energia elettrica condivisa, utilizzando le formule e i parametri aggiornati dal GSE.
La percentuale di incentivo spettante è pari al 50% dell'immesso sulla base della TIP che viene determinata dal GSE sulla stessa cabina primaria, che nonostante possa essere decurtata del 50% per chi ha avuto accesso ai contributi del PNRR, potrà salire nel tempo grazie all'ingresso nella configurazione di impianti non incentivati.
Sì, coprendo il 40% dell’investimento complessivo, rende l’installazione più accessibile.
Gli incentivi sono garantiti per 20 anni, con possibilità di proroga annuale se l’impianto resta conforme.
La tariffa riguarda esclusivamente l’energia condivisa all’interno della configurazione e si integra al prezzo dell’energia.
La combinazione della tariffa premio e del contributo PNRR riduce significativamente l’investimento e migliora il ritorno economico.
Sì, il contratto definisce i diritti e le responsabilità, garantendo l’erogazione della tariffa premio.
È riservato a chi realizza impianti conformi ai requisiti tecnici e amministrativi stabiliti.
Sì, è possibile, purché gli impianti siano stati allacciati dopo la costituzione della CER.
Generalmente, il contributo si applica principalmente all’investimento in impianti, non ai costi di gestione ordinaria.
Gli impianti devono rispettare i limiti previsti dalle normative aggiornate, con incentivi applicabili fino a 1MW.
Sì, è riservato agli impianti nuovi o potenziamenti che rispettano i requisiti aggiornati.
Maggiore è l’efficienza e l’energia condivisa, maggiore sarà l’incentivo economico riconosciuto.
Il GSE può sospendere o revocare la tariffa premio e il contributo PNRR se non vengono rispettati i requisiti tecnici.
Sì, la cessione dell’energia condivisa al GSE permette il riconoscimento della tariffa premio.
Sì, coprendo il 40% dei costi, rende l’accesso agli impianti rinnovabili notevolmente più vantaggioso.
Sì, essendo un incentivo extra per ogni kWh condiviso, incide positivamente sul ritorno economico.
Prosumer
È un incentivo economico che remunera ogni kWh di energia condivisa,
offrendo un valore aggiunto alla produzione e al consumo locale.
Riduce i costi d’investimento, coprendo il 40% dell’impianto rinnovabile, e
rende più vantaggioso l’approccio integrato di produzione e autoconsumo.
Installando un impianto rinnovabile conforme e aderendo a una configurazione di autoconsumo, potrai beneficiare dell’incentivo.
La partecipazione alle configurazioni è determinata dai POD, un POD può aderire ad UNA sola configurazione, il titolare di più POD può aderire a diverse configurazioni con POD diversi.
È richiesta la documentazione tecnica dell’impianto, le certificazioni di conformità e la domanda redatta secondo le normative aggiornate.
Il GSE calcola l’incentivo in base all’energia condivisa, garantendo una
remunerazione extra per ogni kWh prodotto e consumato localmente.
Sì, insieme offrono un doppio sostegno: un incentivo per ogni kWh condiviso e una copertura del 40% dell’investimento.
Riduzione dei costi energetici grazie all’incentivo sulla quota condivisa e abbattimento dei costi iniziali con il contributo PNRR.
Utilizzando contatori certificati e i report periodici forniti dal GSE, che evidenziano il riconoscimento della tariffa premio.
Sì, se il tuo impianto rispetta i requisiti tecnici e contrattuali, riceverai l’incentivo per l’energia condivisa.
Coordina la gestione del sistema, assicurandosi che la tariffa premio venga
correttamente erogata a chi produce e consuma energia.
Contribuisci alla riduzione delle emissioni e promuovi l’uso di energia locale,
benefici che si integrano con gli incentivi economici.
È definita dalle normative e può variare periodicamente in base ai parametri
stabiliti dal GSE.
Le disposizioni ARERA e il decreto del MISE aggiornati definiscono i criteri per la tariffa premio e il contributo PNRR.
La richiesta viene valutata dal GSE; se l’impianto rispetta i requisiti, l’incentivo
viene erogato senza ulteriori oneri.
Risparmio sulla bolletta, incentivi diretti tramite la tariffa premio e un sostegno del 40% dell’investimento tramite il contributo PNRR.
Sì, purché l’impianto sia conforme ai requisiti tecnici e registrato secondo le
nuove normative.
Eventuali modifiche devono essere approvate dal GSE, seguendo le procedure
aggiornate.
Il GSE può sospendere o revocare la tariffa premio e il contributo PNRR se non vengono rispettati i requisiti tecnici.
No, la tariffa si calcola esclusivamente sulla base dell’energia condivisa.
Riducendo il costo dell’investimento del 40%, migliora il ritorno economico nel lungo termine.
Ottieni una notevole riduzione dei costi energetici grazie alla tariffa premio e il sostegno economico del 40% tramite il contributo PNRR, migliorando sia il ritorno economico che la sostenibilità ambientale.